Livello di Rischio | Medio |
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Durata | 8 ore |
Validità | 5 anni |
Orario | 19.00 |
Prezzo a persona:
Da: € 110,00 IVA esclusa
L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che il Datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 2012.
In particolare, l’Accordo prevede che la Formazione sulla Sicurezza dei Lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”.
Questo corso risponde alla richiesta normativa per la “formazione specifica” per i lavoratori di aziende a rischio basso.
Per completare il percorso formativo previsto dall’Accordo Stato Regioni siglato il 21/12/2011, tutti i lavoratori necessiteranno anche del modulo di “formazione generale”
Il corso è dedicato alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste, è somministrata una verifica di apprendimento.
Al superamento di questa, sarà possibile scaricare l’attestato di frequenza personalizzato rilasciato da Servizi Aziendali Associati, centro di formazione autorizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
I lavoratori devono effettuare un Aggiornamento della durata di 6 ore ogni 5 anni.
Corso valido come aggiornamento della formazione per Addetti Antincendio in aziende a rischio d’incendio basso.
Formazione dei formatori sicurezza ( 24 ore ) – Il corso, per la figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro ha l’obbiettivo di fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei diversi contesti produttivi e relazionali.
Il Datore di lavoro deve provvedere alla formazione di tutti i suoi lavoratori, secondo i contenuti e la durata previsti dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori sanciti dalla Conferenza Stato Regioni in data 21/12/2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale…